STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata: <<DACCAPO-Associazione Trauma Cranico- onlus>> che assume la forma giuridica di Associazione.
2. L’Associazione ha sede in via S. Maria in Vanzo, 27, nel Comune di Padova.

ART. 2
(Statuto)

1. L’Associazione di volontariato << DACCAPO-Associazione trauma cranico- onlus >> è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

ART. 4
(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato su proposta del consiglio direttivo o su proposta di almeno tre soci e con deliberazione della assemblea adottata con il voto favorevole  della maggioranza dei soci presenti.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.


TITOLO II
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 6
(Finalità nell’obiettivo)

1. La specifica finalità dell’Associazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con:
A)       L’OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE E ASSISTENZA DELLA PERSONA
   riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente a:

  • la valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
  • l’assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico, in particolare a seguito di trauma cranico;
  • occuparsi delle problematiche fisiche, psicologiche, cognitive, comportamentali e di re-inserimento sociale (scolastico e lavorativo) degli individui che hanno subito cerebrolesioni acquisite;
  • offrire ai familiari supporto morale e tecnico per aiutarli a prendersi cura in modo cosciente del loro caro e a collaborare attivamente con i terapisti per realizzare assieme un programma rieducativo personalizzato;
  • sensibilizzare e informare l’opinione pubblica circa i molteplici problemi che coinvolgono sia le vittime di cerebrolesioni acquisite, sia i loro familiari
  • organizzare campagne di raccolta fondi che finanzino le attività assistenziali e affianchino l’opera di sensibilizzazione e di informazione;
  • scambiare dati ed esperienze e realizzare programmi di rieducazione, di reinserimento e di ricerca in collaborazione con ospedali, Università e con enti che operano nel settore della disabilità;
  • promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, attività formative, sportive dilettantistiche, ludiche, culturali e turistiche aperte a tutti, a soggetti abili e meno abili, a gruppi di persone eterogenee ma che risultino utilmente integrabili tra loro.

B)       L’OBIETTIVO SOCIO-SANITARIO
   riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgere o produrre effetti.

 ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L’Associazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione Veneto.

TITOLO III
GLI ASSOCIATI

ART. 8
(definizioni)

1. Sono Associati  dell’Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’Associazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
Gli Associati si suddividono:
A) Associati ordinari (detti anche soci ordinari: coloro che fanno parte integrante dell’Associazione aderendo alle norme previste nel presente statuto)
B) Associati sostenitori (detti anche soci sostenitori: coloro che sostengono le sole finalità previste nello statuto senza diritto di voto)
C) Associati onorari (detti anche soci onorari): l’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di soci onorari per persone fisiche che abbiano particolari benemerenze. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annua, non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Sono di diritto soci onorari coloro che abbiano ricoperto per almeno un mandato la carica di Presidente dell’Associazione

ART.8 bis
(ammissione)

1 . L’ammissione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente. Il socio ordinario decade se non versa la quota annuale al tesoriere

ART. 9
(Diritti)

1. I soci ordinari hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’Associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto

3. I soci sostenitori hanno diritto, se lo richiedono, di essere informati dell’attività dell’Associazione.
4. I soci sostenitori nelle assemblee possono presenziare senza il diritto di voto

ART. 10
(Doveri)

1. Tutti gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Associati ed all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

ART. 11
(Esclusione)

1. il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
2. L’esclusione è deliberata dal Collegio dei probiviri sentite le parti interessate e deve essere ratificata dall’assemblea a maggioranza dei presenti con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’assemblea può rinunciare al voto segreto.

TITOLO IV
GLI ORGANI

ART. 12
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il consiglio direttivo ed il Presidente il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti

CAPO I: L’assemblea

ART. 13
(Composizione)

1. L’assemblea è composta da tutti gli Associati.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di qualsiasi impedimento dal vice Presidente o in mancanza dal socio più anziano.

ART. 14
(Convocazione)

1. L’assemblea si riunisce almeno una (1) volta l’anno per l’approvazione del bilancio oppure su convocazione del Presidente dell’Associazione, quando ne facciano richiesta almeno cinque (5) soci.
2. Il Presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, anche mediante mezzi telematici, contenente l’ordine del giorno, con almeno quindici (15) giorni di anticipo.

ART. 15
(Validità della assemblea)

1. Quando l’assemblea si riunisce per eleggere il Presidente del consiglio direttivo, il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri è denominata assemblea elettiva.
2. l’assemblea elettiva è valida quando tutti i soci sono stati convocati  con qualsiasi mezzo almeno 30 giorni prima della data in cui viene tenute l’assemblea.
3. l’assemblea elettiva  in prima convocazione  è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.
4. In seconda convocazione l’assemblea elettiva  è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli soci presenti, in proprio o in delega.
5. l’assemblea elettiva è convocata di norma ogni quattro anni, in ogni caso deve essere convocata dal Presidente o dal suo sostituto o in mancanza dal socio più anziano entro il novantesimo giorno dalla vacanza dell’organo elettivo
6. Non sono ammesse più di tre (3) deleghe per ciascun socio.
7. tutte le altre assemblee , previa convocazione a tutti i soci, sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16
(Votazione)

1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
2. I voti sono palesi, ove non diversamente disposto dal presente statuto.

ART. 17
(Verbalizzazione
)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte nel verbale e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.
3. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a sue spese.
4. Le assemblee elettive sono presiedute dal Presidente del collegio dei probiviri, e verbalizzate da un segretario nominato da questi tra gli Associati presenti.

CAPO II: Il consiglio direttivo

ART. 18
(Composizione)

1. Il consiglio direttivo può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque (5) membri nominati dal Presidente dell’Associazione tra gli Associati (tra i propri componenti).
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 19
(Presidente del consiglio direttivo)

1. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del consiglio direttivo ed è eletto dall’assemblea
2. nomina un vice Presidente che lo sostituisce nelle funzione in caso di assenza o di grave impedimento, nel qual caso le decisioni prese autonomamente  del vice Presidente devono essere ratificate dell’assemblea voto palese

ART. 20
(Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo è nominato dal Presidente dell’Associazione su indicazione dell'assemblea dei soci
2. Dura in carica per il periodo di un (1) anno e può essere revocato dall’assemblea, con la maggioranza di cui all’articolo 4.
3. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente assieme al Presidente.
4. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, il voto espresso dal Presidente sarà determinante.

CAPO III: Il Presidente

ART. 21
(Elezione)

 1. Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i soci  a maggioranza dei presenti con voto palese. Se almeno 1\3 dei presenti ne fa richiesta si utilizza il voto segreto tramite schede vidimate dal Presidente del  collegio dei probiviri

ART. 22
 (Durata)

1. Il Presidente dura in carica  4 anni.
2. L’assemblea, con la maggioranza di 2\3 dei soci, può revocare il Presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo Presidente

ART. 23
(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione.
2. Il Presidente presiede il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e cura che esso sia custodito presso la sede dell’Associazione, dove può essere consultato dagli Associati.

Capo IV: il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti, in numero di tre sono eletti ogni quattro anni d'Assemblea e sono coordinati dal più anziano di età.

Essi hanno il compito di:
a) effettuare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
b) compiere periodici accertamenti sull'entità patrimoniale dell'Associazione e periodici riscontri di cassa;
c) esaminare, prima della loro presentazione al Consiglio dell'Assemblea, il bilancio consuntivo;
d) sottoporre all'Assemblea eventuali osservazioni sulla gestione finanziaria dell'Associazione.

Capo V: il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ogni quattro anni ed ha il compito di esaminare tutte le controversie che possono accadere tra i Soci
2. Al collegio dei probiviri è affidato il compito di verificare il regolare svolgimento delle assemblee elettive
3. se per qualsiasi motivo manca il collegio dei probiviri le funzioni di questo vengono svolte collegialmente dai tre soci più aziani che non ricoprano cariche elettive

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 24
(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell’Associazione possono essere costituite da:
    a)    beni, immobili, e mobili;
    b)    contributi e quote associative;
    c)    donazioni e lasciti;
    d)    proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
    e)    ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.

ART. 25
(I beni)

1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione, devono essere elencati nell’inventario depositato presso la sede dell’assciazione che può essere consultato dagli Associati.
4. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa annuale degli Associati stabilita dall’assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli Associati o da persone fisiche o giuridiche estranee all’Associazione.

ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in una apposita voce del bilancio dell’Associazione.
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione con i principi della L. 266/91.

ART. 29
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e, comunque, al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, su decisione dell’assemblea adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.


TITOLO VI
IL BILANCIO

ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

ART. 32
(Controllo sul bilancio)

1. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori dei conti, ove nominato, che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.

ART. 33
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione quindici (15) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il trenta (30) aprile.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione quindici (15) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.


TITOLO VII
LE CONVENZIONI

ART. 34
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.

ART. 35
(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione di volontariato.

ART. 36
(Attuazione della convenzione)

1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.


TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 37
(Dipendenti)

1. L’Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L’Associazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l’Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.


TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’

ART. 39
(Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

1. I soci sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 40
(Responsabilità dell’Associazione)

1. L’Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 41
(Assicurazione dell’Associazione)

1. L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.


TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 42

1. L’Associazione disciplina, con apposito regolamento, i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.


TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.