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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata:
<<DACCAPO-Associazione Trauma Cranico- onlus>> che assume la forma giuridica di Associazione.
2. L’Associazione ha
sede in via S. Maria in Vanzo, 27, nel Comune di Padova.
ART. 2
(Statuto)
1. L’Associazione di volontariato << DACCAPO-Associazione trauma
cranico- onlus >> è disciplinata dal presente statuto ed agisce
nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di
attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera
l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina
degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la
regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’Associazione stessa.
ART. 4
(Modificazione dello statuto)
1. Il presente statuto è
modificato su proposta del consiglio direttivo o su proposta di almeno tre
soci e con deliberazione della assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 6
(Finalità nell’obiettivo)
1. La specifica finalità dell’Associazione di
volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale con:
A)
L’OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE E ASSISTENZA DELLA PERSONA
riguardante le
attività dirette immediatamente ed in via prevalente a:
- la valorizzazione della
persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- l’assistenza al
soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che
psicologico, in particolare a seguito di trauma cranico;
- occuparsi delle
problematiche fisiche, psicologiche, cognitive, comportamentali e di
re-inserimento sociale (scolastico e lavorativo) degli individui che
hanno subito cerebrolesioni acquisite;
- offrire ai familiari
supporto morale e tecnico per aiutarli a prendersi cura in modo
cosciente del loro caro e a collaborare attivamente con i terapisti per
realizzare assieme un programma rieducativo personalizzato;
- sensibilizzare e informare
l’opinione pubblica circa i molteplici problemi che coinvolgono
sia le vittime di cerebrolesioni acquisite,
sia i loro familiari
- organizzare campagne di
raccolta fondi che finanzino le attività assistenziali e
affianchino l’opera di sensibilizzazione e di informazione;
- scambiare dati ed esperienze
e realizzare programmi di rieducazione, di reinserimento e di ricerca in
collaborazione con ospedali, Università e con enti che operano
nel settore della disabilità;
- promuovere e realizzare,
anche in collaborazione con altri enti, attività formative,
sportive dilettantistiche, ludiche, culturali e turistiche aperte a
tutti, a soggetti abili e meno abili, a gruppi di persone eterogenee ma
che risultino utilmente integrabili tra loro.
B)
L’OBIETTIVO SOCIO-SANITARIO
riguardante le
attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della
salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno
dell’attività sanitaria di prevenzione, in assenza dei quali
l’attività sanitaria non può svolgere o produrre effetti.
ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)
1. L’Associazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione Veneto.
TITOLO III
GLI ASSOCIATI
ART. 8
(definizioni)
1. Sono
Associati dell’Associazione
tutte le persone che condividono le finalità dell’Associazione e
sono mosse da spirito di solidarietà.
Gli Associati si suddividono:
A) Associati ordinari (detti anche soci ordinari: coloro che
fanno parte integrante dell’Associazione aderendo alle norme previste
nel presente statuto)
B) Associati sostenitori (detti anche soci sostenitori: coloro
che sostengono le sole finalità previste nello statuto senza diritto
di voto)
C) Associati onorari (detti anche soci onorari): l’assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di soci
onorari per persone fisiche che abbiano particolari benemerenze. I Soci
Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annua, non hanno
diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.
Sono di diritto soci
onorari coloro che abbiano ricoperto per almeno un mandato la carica di
Presidente dell’Associazione
ART.8 bis
(ammissione)
1 . L’ammissione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo, su
domanda scritta del richiedente. Il socio ordinario decade se non versa la quota annuale al
tesoriere
ART. 9
(Diritti)
1. I soci
ordinari hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione.
2. Essi hanno i diritti di
essere informati sulle attività dell’Associazione e di controllo
sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo
statuto
3. I soci
sostenitori hanno diritto, se lo richiedono, di essere informati
dell’attività dell’Associazione.
4. I soci
sostenitori nelle assemblee possono presenziare senza il diritto di voto
ART. 10
(Doveri)
1. Tutti gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli
altri Associati ed all’esterno dell’Associazione è animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede
(onestà, probità, rigore morale, ecc.).
ART. 11
(Esclusione)
1. il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere
escluso dall’Associazione.
2. L’esclusione
è deliberata dal Collegio dei probiviri sentite le parti interessate e
deve essere ratificata dall’assemblea a maggioranza dei presenti con
voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni
dell’interessato. L’assemblea può rinunciare al voto
segreto.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 12
(Indicazione degli organi)
1. Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il consiglio
direttivo ed il Presidente il collegio dei probiviri e il collegio dei
revisori dei conti
CAPO I: L’assemblea
ART. 13
(Composizione)
1. L’assemblea è composta da tutti gli Associati.
2. L’assemblea è
presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di qualsiasi
impedimento dal vice Presidente o in mancanza dal socio più anziano.
ART. 14
(Convocazione)
1. L’assemblea si riunisce almeno una (1) volta l’anno per
l’approvazione del bilancio oppure su convocazione del Presidente
dell’Associazione, quando ne facciano richiesta almeno cinque (5) soci.
2. Il Presidente convoca
l’assemblea con avviso scritto, anche mediante mezzi telematici, contenente l’ordine del giorno, con
almeno quindici (15) giorni di anticipo.
ART. 15
(Validità della assemblea)
1. Quando
l’assemblea si riunisce per eleggere il Presidente del consiglio
direttivo, il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri è
denominata assemblea elettiva.
2. l’assemblea
elettiva è valida quando tutti i soci sono stati convocati con qualsiasi mezzo almeno 30 giorni
prima della data in cui viene tenute l’assemblea.
3. l’assemblea elettiva in prima convocazione
è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad
altro associato.
4. In seconda convocazione
l’assemblea elettiva è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli soci
presenti, in proprio o in delega.
5. l’assemblea elettiva è convocata di norma ogni quattro
anni, in ogni caso deve essere convocata dal Presidente o dal suo sostituto o
in mancanza dal socio più anziano entro il novantesimo giorno dalla
vacanza dell’organo elettivo
6. Non sono ammesse
più di tre (3) deleghe per ciascun socio.
7. tutte le altre assemblee , previa convocazione a tutti i soci, sono
valide qualunque sia il numero dei soci presenti
8. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21
codice civile).
ART. 16
(Votazione)
1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le
limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e
per lo scioglimento dell’Associazione.
2. I voti sono palesi, ove
non diversamente disposto dal presente statuto.
ART. 17
(Verbalizzazione)
1. Le
discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte nel verbale
e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è
tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.
3. Ogni associato ha diritto
di consultare il verbale e di trarne copia a sue spese.
4. Le assemblee elettive sono presiedute dal Presidente del
collegio dei probiviri, e verbalizzate da un segretario nominato da questi
tra gli Associati presenti.
CAPO II: Il consiglio direttivo
ART. 18
(Composizione)
1. Il consiglio
direttivo può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di
cinque (5) membri nominati dal
Presidente dell’Associazione tra gli Associati (tra i propri
componenti).
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti.
ART. 19
(Presidente del consiglio direttivo)
1. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del
consiglio direttivo ed è eletto dall’assemblea
2. nomina un vice
Presidente che lo sostituisce nelle funzione in caso di assenza o di grave
impedimento, nel qual caso le decisioni prese autonomamente del vice Presidente devono essere
ratificate dell’assemblea voto palese
ART. 20
(Durata e funzioni)
1. Il consiglio direttivo è
nominato dal Presidente dell’Associazione su indicazione dell'assemblea dei soci
2. Dura in carica per il periodo di un
(1) anno e può essere revocato dall’assemblea, con la
maggioranza di cui all’articolo 4.
3. Il consiglio direttivo è
l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed
opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’assemblea alla quale risponde direttamente assieme al Presidente.
4. Le deliberazioni del consiglio
direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità
nelle votazioni, il voto espresso dal Presidente sarà determinante.
CAPO III: Il Presidente
ART. 21
(Elezione)
1. Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i soci a maggioranza dei presenti con voto
palese. Se almeno 1\3 dei presenti ne fa richiesta si utilizza il voto
segreto tramite schede vidimate dal Presidente del collegio dei probiviri
ART. 22
(Durata)
1. Il Presidente
dura in carica 4 anni.
2. L’assemblea, con la
maggioranza di 2\3 dei soci, può revocare il Presidente.
3. Almeno un mese prima della
scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’assemblea per la
elezione del nuovo Presidente
ART. 23
(Funzioni)
1. Il Presidente
rappresenta l’Associazione di volontariato e compie tutti gli atti che
impegnano l’Associazione.
2. Il Presidente presiede il
consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente sottoscrive
il verbale dell’assemblea e cura che esso sia custodito presso la sede
dell’Associazione, dove può essere consultato dagli Associati.
Capo IV: il Collegio dei Revisori dei Conti
1. I
Revisori dei Conti, in numero di tre sono eletti ogni quattro anni
d'Assemblea e sono coordinati dal più anziano di età.
Essi hanno il compito di:
a) effettuare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
b) compiere periodici accertamenti sull'entità patrimoniale
dell'Associazione e periodici riscontri di cassa;
c) esaminare, prima della loro presentazione al Consiglio dell'Assemblea, il
bilancio consuntivo;
d) sottoporre all'Assemblea eventuali osservazioni sulla gestione finanziaria
dell'Associazione.
Capo V: il Collegio dei Probiviri
1. Il
Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ogni quattro anni ed
ha il compito di esaminare tutte le controversie che possono accadere tra i
Soci
2. Al collegio dei probiviri
è affidato il compito di verificare il regolare svolgimento delle
assemblee elettive
3. se
per qualsiasi motivo manca il collegio dei probiviri le funzioni di questo
vengono svolte collegialmente dai tre soci più aziani che non ricoprano cariche elettive
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)
ART. 24
(Indicazioni delle risorse)
1. Le risorse economiche dell’Associazione possono essere costituite da:
a) beni, immobili, e mobili;
b) contributi e quote associative;
c) donazioni e lasciti;
d) proventi da attività marginali di carattere
commerciale e produttivo;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L
266/1991.
ART. 25
(I beni)
1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e
beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni
registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono
ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni
registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell’Associazione, devono essere elencati nell’inventario
depositato presso la sede dell’assciazione che può essere consultato dagli Associati.
4. L’Associazione ha il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o
regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L’Associazione ha
l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART. 26
(Contributi)
1. I contributi
ordinari sono costituiti dalla quota associativa annuale degli Associati
stabilita dall’assemblea.
2. I contributi straordinari
sono elargiti dagli Associati o da persone fisiche o giuridiche estranee
all’Associazione.
ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate
dall’assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le
finalità statutarie dell’Associazione.
2. I lasciti testamentari
sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea che
delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità
statutarie dell’Associazione.
ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali
sono inseriti in una apposita voce del bilancio dell’Associazione.
2. L’assemblea delibera
sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le
finalità statutarie dell’Associazione con i principi della L. 266/91.
ART. 29
(Devoluzione dei beni)
1. In caso di
scioglimento o cessazione dell’Associazione i beni, dopo la
liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti
non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel
presente statuto e, comunque, al perseguimento di finalità di pubblica
utilità sociale, su decisione dell’assemblea adottata con il
voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal
primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo
contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative
all’anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo
contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale
successivo.
ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)
1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è
elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci,
le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio
annuale successivo.
2. Il conto consuntivo
è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di
spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
ART. 32
(Controllo sul bilancio)
1. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo
del collegio dei revisori dei conti, ove nominato, che in merito esprime il
proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
2. Il controllo è
limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici
a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti
all’assemblea.
ART. 33
(Approvazione del bilancio)
1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con
la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo
è depositato presso la sede dell’Associazione quindici (15)
giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo
è approvato dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza
dei presenti entro il trenta (30) aprile.
4. Il conto consuntivo
è depositato presso la sede dell’Associazione quindici (15)
giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 34
(Deliberazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato ed altri enti e
soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.
2. Copia di ogni convenzione
è custodita, a cura del Presidente, nella sede
dell’Associazione.
ART. 35
(Stipulazione della convenzione)
1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione di
volontariato.
ART. 36
(Attuazione della convenzione)
1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della
convenzione.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 37
(Dipendenti)
1. L’Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei
limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra
l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da
apposito regolamento adottato dall’Associazione.
3. I dipendenti sono, ai
sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e
per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)
1. L’Associazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze)
può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra
l’Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati
dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro
autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro
infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’
ART. 39
(Responsabilità ed assicurazione degli Associati)
1. I soci sono
assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi
ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 40
(Responsabilità dell’Associazione)
1. L’Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse
economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei
contratti stipulati.
ART. 41
(Assicurazione dell’Associazione)
1. L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
dell’Associazione stessa.
TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 42
1. L’Associazione disciplina, con apposito regolamento, i rapporti con gli
altri soggetti pubblici o privati.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 43
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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