Chi siamo

DACCAPO si occupa prevalentemente di giovani che hanno superato un trauma ed il coma, cercando di coordinare i ruoli per guidarli a ricominciare daccapo, in modo cosciente ed ottimista, una vita il più soddisfacente possibile.

L’Associazione stimola gli assistiti e le loro famiglie a realizzare programmi a tappe di riabilitazione e di reinserimento, che gli operatori dei diversi settori continuano ad aggiornare, scambiandosi informazioni su ogni paziente.
Tutti i percorsi riabilitativi sono sviluppati a partire dalla rianimazione, sino al ritorno agli studi o al lavoro.
Il fine ambizioso è realizzare un programma codificato di interventi medici ed extra-medici che segua passo passo i soggetti lesi e le loro famiglie attraverso la collaborazione delle diverse figure professionali utili a fornire un servizio completo e senza interruzioni temporali.

  • Occuparsi delle problematiche fisiche, psicologiche, cognitive, comportamentali e di reinserimento sociale (scolastico e lavorativo) delle persone vittime di cerebrolesioni acquisite; offrire supporto morale e tecnico ai familiari, per aiutarli a prendersi cura in modo cosciente del loro caro e a collaborare attivamente con i terapisti, per realizzare insieme un programma rieducativo personalizzato;
  • sensibilizzare e informare l’opinione pubblica circa i molteplici problemi che coinvolgono sia le vittime di cerebrolesioni acquisite, sia i loro familiari;
  • organizzare campagne di raccolta fondi che finanzino le attività assistenziali e affianchino l’opera di sensibilizzazione e di informazione;
  • scambiare dati ed esperienze per realizzare programmi di rieducazione di reinserimento e di ricerca, in collaborazione con Ospedali, Università ed Enti che operano nel settore della disabilità;
  • promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, attività formative, sportive dilettantistiche, ludiche, culturali e turistiche aperte a tutti, a soggetti abili e meno abili, a gruppi di persone eterogenee ma che risultino utilmente integrabili tra loro.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

PRESIDENTE
Antonietta Rossetto

VICEPRESIDENTE
Giorgio Rossi

CONSIGLIERE SEGRETARIO
Matteo Cardi

CONSIGLIERE TESORIERE
Franca Gasparini

COORDINATORE GRUPPO SCIENTIFICO
Lorella Gazzani

 ART. 1
(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “DACCAPO Associazione Trauma Cranico ODV”, che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Cividale 19/A nel comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dall’organo di amministrazione (o assemblea), non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2
(Statuto)

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

 

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 5
(Finalità e Attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con particolare riferimento ai traumatizzati cranici e alle persone affette da grave cerebrolesione acquisita, l’organizzazione intende perseguire le seguenti finalità:

fornire sostegno ai soggetti colpiti da grave cerebrolesione acquisita, supportando la persona e la famiglia attraverso l’assistenza e la presa in carico delle problematiche fisiche, psicologiche, comportamentali e che riguardano la vita professionale e relazionale degli stessi.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera a, D. Lgs. 117/2017;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b, D. Lgs. 117/2017;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera d, D. Lgs. 117/2017;
  • formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera g, D. Lgs. 117/2017
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • offrire ai familiari supporto morale e tecnico per aiutarli a prendersi cura in modo cosciente del loro caro e a collaborare attivamente con i terapisti per realizzare assieme un programma rieducativo personalizzato;
  • collaborare con il settore dei Servizi Sociali per supportare le famiglie delle persone con cerebrolesione, sia all’interno dell’ULSS che del Comune, ognuno per le proprie competenze;
  • sensibilizzare e informare l’opinione pubblica circa i molteplici problemi che coinvolgono sia le vittime di cerebrolesioni acquisite, sia i loro familiari;
  • organizzare campagne di raccolta fondi che finanzino le attività assistenziali e affianchino l’opera di sensibilizzazione e di informazione;
  • scambiare dati ed esperienze e realizzare programmi di rieducazione, di reinserimento e di ricerca in collaborazione con ospedali, Università e con enti che operano nel settore della disabilità;
  • promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, attività formative, sportive dilettantistiche, ludiche, culturali e turistiche aperte a tutti, a soggetti abili e meno abili, a gruppi di persone eterogenee ma che risultino utilmente integrabili tra loro;
  • promuovere e realizzare interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgere o produrre effetti;
  • promuovere il recupero psicologico, sociale e lavorativo delle persone con cerebrolesione acquisita favorendo un maggior livello di autonomia, la crescita personale e il reinserimento sociale e lavorativo collaborando, ad esempio, con gli enti preposti all’incontro tra domanda e offerta lavorativa fornendo valutazioni sulle idoneità o inidoneità, sulle capacità e le propensioni dei soci a determinati impieghi (cosa già fatta col SIL).
  • organizzare corsi di formazione per volontari e personale nell’ambito sanitario e sociale;
  • fornire supporto informativo, di assistenza e sostegno tecnico, psicologico, legislativo e legale ai soggetti e alle loro famiglie;
  • promuovere lo sviluppo teorico – scientifico e applicativo delle discipline inerenti la cura e la riabilitazione di tali soggetti. Istituire borse di studio per ricerca scientifica di particolare interesse sociale sulle gravi cerebrolesioni acquisite;
  • stimolare l’intervento pubblico, privato e il mondo del volontariato, rivolto a pazienti e famiglie in particolare stato di disagio ambientale e socio-economico;
  • patrocinare e organizzare convegni, seminari e corsi di preparazione specifica attinenti a tematiche del soggetto con grave cerebrolesione acquisita.
  • promuovere attraverso i mezzi d’informazione campagne preventive e di sensibilizzazione della patologia, oltre che curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo;
  • curare il reperimento di mezzi finanziari da destinare agli scopi istituzionali;
  • stipulare e sottoscrivere convenzioni con Università Italiane e Straniere, Enti Pubblici e Privati ed altre istituzioni Nazionali ed Internazionali per il conseguimento dei punti suddetti.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

 

ART. 6
(Ammissione)

 Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

 

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.

 

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

 L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • l’Organo di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge;
  • l’Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

 

ART. 11
(L’assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.  Gli enti aderenti hanno anch’essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

É convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità che consenta maggior diffusione dell’informazione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

É ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. É straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. É ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART.12
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione, indirizzando il lavoro del Presidente dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca il Presidente dell’Associazione;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tranne nel caso in cui questa competenza sia attribuita all’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati, tranne nel caso in cui questa competenza sia attribuita all’organo di amministrazione,
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

É ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera collaborando con il Presidente dell’Associazione.

L’organo di amministrazione è composto da un numero dispari che va da tre a cinque membri scelti dal Presidente tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell’organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell’organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’organizzazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea.

 

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Il Presidente sceglie i membri del consiglio di amministrazione che lo coadiuveranno nello svolgimento del suo mandato.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e per la successiva costituzione dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 17
(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

 É nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

Art. 19
(Libri sociali)

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di amministrazione.

 

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 21
(I beni)

 I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

 

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. É redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ART. 24
(Bilancio sociale)

 É redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 25
(Convenzioni)

 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

ART. 26
(Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

 

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

 

ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

 

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore da quando sarà operativo, o salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

ART. 32
(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.